Cronaca 14:53 | 19/05/2026 - Rimini

Cassazione: "Inammissibili i ricorsi dei balneari su decisione anti proroghe"

Le Sezioni unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da 22 società di balneari di Rimini contro la sentenza n.17/2021 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che aveva bocciato le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 e affermato l'obbligo di mettere le spiagge a gara. Lo scrive il Sole24Ore.
I gestori non avevano partecipato al giudizio amministrativo e sostenevano di poter impugnare la decisione davanti alla Suprema corte per difetto di giurisdizione, ritenendo che la Plenaria avesse di fatto creato nuove norme, incidendo sul quadro legislativo che prevede la durata a tempo indeterminato delle concessioni. Secondo i ricorrenti, la Plenaria si sarebbe sostituita al legislatore, al Governo e alle amministrazioni territoriali, dichiarando illegittime tutte le norme nazionali - anche successive - che garantivano la continuità delle concessioni fino al 2033 e poi a tempo indeterminato.
L'interesse a ricorrere derivava, a loro avviso, dall'effetto conformativo che la sentenza del Consiglio di Stato eserciterebbe sui giudici amministrativi chiamati a decidere casi analoghi.
La Cassazione ricostruisce il quadro normativo: la legge di Bilancio 2019 aveva disposto la proroga automatica delle concessioni fino al 31 dicembre 2033; l'Adunanza plenaria, con le sentenze 17 e 18/2021, aveva ritenuto tali proroghe in contrasto con l'articolo 49 Tfue e con la direttiva Bolkestein, imponendo la disapplicazione delle norme nazionali incompatibili e fissando al 31 dicembre 2023 il termine finale delle concessioni. Il legislatore è poi intervenuto con la legge concorrenza 118/2022, confermando l'efficacia delle concessioni fino al 2023 e delegando il Governo al riordino della materia; successivamente il Milleproroghe 2022 ha spostato la scadenza al 31 dicembre 2024, con possibile ulteriore proroga al 2025.
Per le Sezioni unite, tuttavia, la mancata partecipazione dei ricorrenti al giudizio definito dalla Plenaria comporta l'assenza di legittimazione a impugnare. Le doglianze non riguardano infatti un'incidenza diretta della sentenza sulla loro posizione giuridica, ma solo il timore che i principi affermati dal Consiglio di Stato possano orientare future decisioni dei giudici amministrativi. La Cassazione sottolinea che il vincolo del precedente opera solo "in via di fatto" e non impedisce che un diverso giudice possa discostarsene, escludendo così qualsiasi pregiudizio immediato idoneo a fondare l'impugnazione.
   

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