Cronaca 12:12 | 09/05/2025 - Rimini

Flai, Cgil Pesca: licenziamento illegittimo per due lavoratori. Reintegrato solo il lavoratore assunto prima del Jobs Act 

Era il marzo 2021 quando spiegavamo pubblicamente che in una sentenza di primo grado il Tribunale di Rimini confermava la differenza di trattamento tra lavoratori licenziati illegittimamente prima e dopo il cosiddetto Jobs Act(Dlgs 23/2015). Il caso di specie riguardava due lavoratori della mitilicoltura, licenziati contestualmente da una impresa agricola nell’estate del 2019. Contestati i licenziamenti da parte della Flai Cgil e vista l’insistenza del datore di lavoro nel non volerli revocare, si è dovuto ricorrere al Tribunale, che ha sancito l’illegittimità dei licenziamenti addivenendo a due diverse soluzioni e condanne: 

> al lavoratore al quale è stata applicata la tutela modificata dal Jobs Act perché assunto dopo il 7 marzo 2015, quale risarcimento per il licenziamento illegittimo sono state riconosciute 6 mensilità di retribuzione (ca 13000,00 Euro) nel primo grado di giudizio;

> per il lavoratore al quale non poteva essere applicato il Jobs Act perché assunto prima del 7 marzo 2015, dopo il riconoscimento in primo grado dell’illegittimità del licenziamento la causa è proseguita in questi anni prima avanti la Corte di Appello di Bologna e, in seguito, in Corte di Cassazione a Roma. Solo all’inizio del 2025 si è concluso l’iter giudiziario che ha sentenziato definitivamente l’illegittimità del licenziamento e le conseguentisanzioni a carico dell’azienda soccombente: al lavoratore è stato riconosciuta la reintegra e ha potuto scegliere se tornare ad occupare il suo originario posto di lavoro o monetizzare questa possibilità. Il lavoratore, dopo 5 anni di contenzioso ha scelto di non tornare, ma l’ingiustizia ed il torto subiti gli sono stati risarciti con 27 mensilità di retribuzione (ca 61.400,00 Euro).

I due lavoratori, che hanno subìto lo STESSO sopruso, hanno ricevuto due DIVERSI ristori! E sono proprio le DIFFERENZE nelle sanzioni applicate all’azienda che lasciano l’amaro in bocca.

Il differente trattamento non è dovuto ad errori dei Giudici, ma all’entrata in vigore del cosiddetto Jobs Act che, modificando l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, ha reso di fatto più facile liberarsi dei lavoratori ritenuti scomodi.

In caso di licenziamento illegittimo, nessun risarcimento economico è sufficiente a cancellare il torto subito. Lapossibilità di scegliere se riavere il proprio posto di lavoro od ottenere un risarcimento proporzionato al danno economico subìto, si avvicina però di più ad un concetto di giustizia per il danneggiato, e serve quale efficace deterrente contro i licenziamenti che vengano fatti senza motivi. 

Per gli assunti dal 7 marzo 2025 questa tutela non esiste più come dimostrato, conti alla mano, da questo caso giudiziario: le normative in vigore consentono di liberarsi del personale, facendo rischiare al datore di lavoro che si muove nell’illegalità di risarcire (sempre che un giudice accerti i fatti ), di pagare qualche migliaio di euro.

La CGIL si sta adoperando proprio in queste settimane per poter cancellare l’ingiustizia di questa normativa contro i licenziamenti illegittimi: uno dei 5 quesiti referendari per i quali chiediamo di votare SI al REFERENDUM del 8 e 9 giugno prossimi, servirà proprio a cancellare quella modifica del Jobs Act all’art. 18, e riottenere il diritto alla reintegra nei posti di lavoro in caso di licenziamenti illegittimi.

 

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