Fatale il muretto della rotonda. Un incidente che lascia gravi conseguenze, a parte lo scooter distrutto. L'uomo giunto in Ospedale, subisce l'amputazione parziale della gamba destra.
17 agosto del 2013 un riminese di 54 anni, in sella ad una Yamaha T 400, sbatte contro un manufatto in laterizio al centro dell'isola spartitraffico in piazzale Curiel, a Riccione. Il ferito soccorso dal personale del 118, è in condizioni disperate. Dopo aver subito l'amputazione parziale della gamba destra, il ferito, attraverso i suoi legali, ha chiesto un risarcimento danni per quel muretto in laterizio creato al centro della rotonda, che avrebbe aggravato le conseguenze dello schianto. In primo grado il Tribunale di Rimini si oppose al risarcimento. Dagli accertamenti era emerso che il motociclista non viaggiava ad una velocità congrua per quel tratto di strada. Si disse tra i 76 e i 78 chilometri orari. dove il limite imposto era di 30. Era stato riscontrando un tasso alcolemico di 1.43 g/l. Questo in primo grado. Nel corso del giudizio di appello cambia ogni tipo di valutazione. I giudici emiliani hanno confermato che la condotta del 54enne riminese, assistito dagli avvocati Thomas e Christian Coppola, è stata sì gravissima. Tutto ciò non sottrae però il Comune da responsabilità. Quel muretto in cemento non era descritto nel progetto originario della rotatoria. La stessa avrebbe dovuto avere solo un cordolo rialzato di circa 16 centimetri. Dalle consulenze tecniche è quindi emerso che l'impatto contro il manufatto ebbe un ruolo determinante nell'aggravamento delle conseguenze fisiche del motociclista. I Giudici d'Appello hanno riconosciuto anche una colpa oggrettiva nella realizzazione di un'opera difforme dal progetto. Questo ha creato delle palesi criticità sotto il profilo della sicurezza stradale, riconoscendo comunque il 70% di responsabilità al motociclista. Infatti lo stesso manteneva velocità elevata per quel tratto di strada, risultando anche in stato di ebbrezza. Ma il 30%, restante è stato raddebitato al Comune di Riccione, per aver contribuito con quel manufatto che non doveva esistere, all’esito drammatico dell’impatto. Il danno non patrimoniale che l'ente dovrà ora corrispondere al ricorrente è stato quantificato in una una somma che si aggira sui 200mila euro. Respinta la richiesta di risarcimento per la perdita della capacità lavorativa, che per la Corte di Appello non sembra dimostrata.

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