La transizione verso un’economia verde non può prescindere da una solida tutela giuridica dei diritti di proprietà industriale. Brevetti, marchi, disegni e modelli registrati rappresentano infatti una leva strategica per valorizzare tecnologie pulite, prodotti ecocompatibili e modelli di business circolari.
Per la prima volta, nell’ambito di una manifestazione di rilievo internazionale come Ecomondo, un seminario è interamente dedicato al ruolo cruciale della proprietà industriale nella green economy. L’iniziativa – intitolata “Proprietà Industriale e Green Economy – Tutela, Innovazione e Competitività Sostenibile” – è organizzata dallo Studio Casanti Migani di Rimini e si terrà giovedì 7 novembre (ore 10.00-12.30, Sala Noce – Padiglione A6, Rimini Fiera).
Il seminario riunisce voci autorevoli del panorama internazionale:
·Sergio Rizzo, dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), interverrà con un aggiornamento su Green EU Trade Marks 2023;
·Yoshinari Oyama, dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), presenterà la piattaforma WIPO GREEN, che promuove brevetti e tecnologie per affrontare le sfide ambientali e climatiche.
A completare il quadro, due approfondimenti tecnici a cura dei fondatori dello Studio Casanti Migani:
·Filippo Casanti tratterà il tema “La tutela legale dei brevetti green”;
·Paolo Migani si concentrerà sui “Requisiti di registrabilità dei marchi green”.
A introdurre e moderare gli interventi sarà l’avv. Silvia Rossi, Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino.
“Nella corsa verso la decarbonizzazione e l’economia circolare, la proprietà industriale è un fattore abilitante dell’innovazione sostenibile”, spiegano gli organizzatori. “Questo incontro vuole offrire alle imprese e agli operatori del settore un quadro chiaro delle opportunità giuridiche, economiche e competitive legate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nella green economy”.
Il seminario propone inoltre un’analisi delle normative europee e internazionali, delle migliori pratiche e di casi di successo in cui la protezione della proprietà industriale ha sostenuto la crescita sostenibile delle imprese.
Perché un marchio viene rifiutato dall’EUIPO?
È il caso del marchio “GREEN COTTON”, richiesto per servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di abbigliamento (Classe 35). Rifiutato perché descrittivo.
Secondo l’EUIPO, l’espressione indica semplicemente che i prodotti offerti sono realizzati in cotone ecologico o di colore verde, senza distinguere un’origine commerciale specifica.
Ai sensi dell’art. 7(1)(c) RMUE, i marchi che descrivono la natura o la qualità dei prodotti non sono registrabili.
È un esempio tipico di marchio “green” privo di capacità distintiva: comunica un messaggio ambientale, senza distinguere la vera origine del produttore, che è il requisito fondamentale di un marchio.

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